Art. 10.
(Elevazione culturale)

      1. Le Forze armate promuovono, per coloro che ne fanno richiesta, corsi per il conseguimento di lauree di primo livello e di diplomi per tutte le categorie del Comparto difesa, nonché, per il personale militare arruolato ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni,

 

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e che ha frequentato le scuole di formazione e di specializzazione, l'istituzione di corsi integrativi al fine del conseguimento del titolo di studio di licenza media di secondo grado.
      2. Per l'attivazione e la gestione dei corsi di cui al comma 1 possono essere stipulate convenzioni tra gli organismi della rappresentanza militare e le istituzioni preposte all'istruzione pubblica, rinnovabili annualmente tenendo conto di eventuali mutate esigenze strategiche o didattiche.